A scuola in sicurezza

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Si parla molto di sicurezza negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quelli scolastici. Le istituzioni si sono sensibilizzate, anche se c’è ancora molta strada da fare e ancora tanti errori vengono commessi. Negli ultimi dieci anni l’opinione pubblica è rimasta profondamente colpita da tristi fatti di cronaca accaduti in alcune scuole italiane, come il crollo, nel 2008, del soffitto della scuola Darwin di Rivoli, che aveva causato la morte di un alunno di 17 anni. Purtroppo questo non è stato l’unico caso, solo qualche settimana fa è crollata una controsoffittatura di una scuola a Busto Arsizio, ferendo in maniera lieve tre bambine.

Quanto la figura del docente è responsabile della sicurezza degli alunni e degli atti da loro commessi?

L’art. 2048 del codice civile recita: “I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Pertanto, anche sotto l’aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l’insegnante ha l’obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.

I docenti, dunque, per evitare di incorrere in conseguenze paradossali, devono preventivamente segnalare ufficialmente e dettagliatamente al Dirigente Scolastico rischi presenti in aula e contemporaneamente informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La procedura da seguire in questi casi è la seguente:

  • chiunque individui un pericolo o un guasto deve segnalarlo compilando il modulo fornito dall’Istituto Scolastico(se ne fornisce una bozza)
  • il modulo compilato deve essere trasmesso al preposto per la sicurezzadel plesso o della sede, o direttamente al Dirigente Scolastico
  • il Dirigente Scolasticoinvierà ai soggetti di competenza le richieste di intervento
  • la realizzazione degli interventi richiesti dovrà essere verificata

Ovviamente tale procedura è applicabile solo in caso di pericolo non grave ed immediato. In caso di emergenza invece (distacco di calcinacci da un tetto o una fuga di gas per esempio), il docente o il collaboratore devono mettere in sicurezza gli alunni ed il personale presente (per esempio facendo evacuare coloro che sono presenti nell’area interessata) e successivamente contattare il preposto di plesso alla sicurezza che provvederà ad attivare la catena di interventi urgenti necessaria.

 

 

 

 

 

 

 

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