Cosa succede se ti ammali alla maturità?

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Se, per una serie di circostanze sfortunate, un candidato all’esame di Stato si ammalasse e si trovasse impossibilitato a partecipare alle prove scritte, non deve disperare. I candidati che risulteranno assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno la facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa.

La malattia va accertata con un certificato che comprovi il grave motivo e questo documento va riconosciuto dalla Commissione. Solo così il candidato potrà sostenere le prove d’esame nella sessione suppletiva secondo il calendario previsto nell’art. 14 comma 6 dell’OM n.350/2018.

La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 4 luglio 2018 alle ore 8.30.

La seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 5 luglio 2018 alle ore 8.30.

La terza prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di lunedì 9 luglio 2018 alle ore 8.30.

La quarta prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all’effettuazione della terza prova scritta.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

Se il candidato, in caso eccezionale, non potesse presentarsi a svolgere le prove scritte nemmeno nella sessione suppletiva, può richiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sesisone straordinaria. Relativamente ai candidati che chiedono di sostenere l’esame di Stato in una sessione straordinaria, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

Per quanto riguarda invece l’assenza ai colloqui orali, la commissione d’esame può disporre che, in caso di assenza dei candidati debitamente motivata e giustificata, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

 

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