L’offesa al docente è oltraggio ad un pubblico ufficiale

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Il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell’ordinamento a seguito della legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, più precisamente un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione di una vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti:

– l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone;

– deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;

– deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Quindi le ingiurie pronunciate all’interno di locali scolastici, percepite da più persone e rivolte ad un insegnante, durante l’esercizio delle sue funzioni, verranno considerate offesa ad un pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839).

Infatti il docente, nell’esercizio delle proprie funzioni, è pubblico ufficiale, anche se spesso si tende a dimenticarlo.

Anche il registro dell’insegnante viene considerato atto pubblico e tutto ciò che in esso viene attestato è considerato valido e attendibile fino ad una eventuale querela di falso.

Il collaboratore scolastico è invece una figura inferiore a quella di pubblico ufficiale, ma con importanti tutele, in alcuni casi analoghe a quelle del pubblico ufficiale, nel momento in cui viene individuato come incaricato di pubblico servizio, con funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni e custodia dei locali.

Soprattutto per quanto riguarda i bidelli delle scuole elementari, è indubbio che, accanto a prestazioni prettamente materiali come la pulizia delle aule, il riordino e la manutenzione dei locali, essi svolgano anche fondamentali mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni. E per questa ragione sono da considerare a tutti gli effetti operatori di un pubblico servizio e come tali, protetti dalla legge in materia di oltraggio.

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