Il lavoro d’insegnante è sicuramente uno dei più gratificanti ma allo stesso tempo impegnativi dal punto di vista mentale e psicologico, perché lavorare a stretto contatto, per molte ore al giorno, con classi anche numerose, richiede una grande capacità di gestione e organizzazione di alunni di qualsiasi età, provenienza e vissuto.
Ma ci sono anche i casi nei quali, oltre alla stanchezza mentale, si aggiunge quella del corpo, perché la materia insegnata prevede lavori pratici e manuali e quindi anche l’utilizzo della forza fisica: basta pensare agli insegnanti di materie specifiche in Istituti professionali come quello di Elettrotecnica, o Meccanica, o gli insegnanti di Educazione fisica che portano il materiale per allenarsi dalla scuola alla palestra tutti i giorni, anche più volte al giorno.
In questi casi, se si accusa mal di schiena o disturbi posturali e ci si rivolge ad un osteopata o fisioterapista per risolvere il malessere, dimostrando che è strettamente collegato al lavoro a scuola, la spesa sostenuta è detraibile come spesa sanitaria?
Occorre, per rispondere con precisione alla domanda, fare una distinzione tra la professione di osteopata e quella di fisioterapista: da dicembre 2017, con l’approvazione del Ddl 1324/2017, quella di osteopata è stata riconosciuta come professione sanitaria, tuttavia l’iter legislativo non si è ancora concluso. Pertanto è proprio l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E/2018, che a sua volta richiama la precedente circolare 11/E/2014, a fare chiarezza sull’argomento, precisando a tal proposito che la detrazione per le spese sanitarie non spetta per le fatture relative a prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia quindi, possono essere detraibili solo se rese da iscritti a tali professioni sanitarie. Il fisioterapista, ad esempio, è un professionista sanitario riconosciuto quindi la fattura rilasciata del centro di fisioterapia può essere portata in detrazione.