Quali sono gli obblighi dei docenti a scuola finita?
È molto chiaro in tal senso l’art 28/5 del CNL/2007 il quale recita:
“Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello Regionale (cioè di inizio e fine delle lezioni), l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Pertanto dal primo settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale e dal termine delle lezioni (sempre stabilito dal calendario regionale) al termine delle attività didattiche (30 giugno) i docenti possono essere impegnati solo in:
-attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29 dello stesso Contratto, che consistono in:
- consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
- scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue.
-attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente.
I docenti quindi, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio) alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento, a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze e a svolgere attività non previste dal POF o non deliberate dal Collegio dei docenti.